"L'ho detto stamani al telegiornale di Rai Tre, e lo ribadisco: dare il Nobel per la Pace al presidente degli Stati Uniti è come dare il Nobel per la castità a Cicciolina o magari per i meno giovani come il Nobel per la castità a Patrizia D'Addario, viste le prime tre decisioni del Nobel Obama: quella di mandare in Afghanistan altri trentamila uomini, di non ratificare il trattato contro le mine anti-uomo e di non fare un accordo per la riduzione delle emissioni di gas nocivi. Non credo che esista altro commento. La maggioranza degli americani è contraria al Nobel a Obama, e l'opposizione norvegese ha chiesto le dimissioni del presidente del comitato."
Gentiìle Redazione, lo scorso martedì 8 dicembre, alle ore 22,19 , mi è capitato di ascoltare , durante la trasmissione Ballarò di Rai 3, dalla signora Maria Vittoria Brambilla , Ministro del Turismo , che la prima della Scala è stata trasmessa in 250 Paesi (!?!).
Da insegnante di Geografia Economica vorrei fare sommessamente notare alla signora Ministro che gli Stati nel mondo riconosciuti indipendenti sono “solo” 194.
Da cittadino italiano , nonché da docente, mi addolora molto constatare le lacune in geografia del Ministro del Turismo, materia la cui conoscenza dovrebbe essere determinante per chi ricopre un ruolo così importante.
Sono italiano e ho la pelle nera. Un black italiano, come mi sono sentito dire al controllo dei passaporti dell'aeroporto di Boston da africane americane addette alla sicurezza. Ma voi avete idea di cosa significa essere italiano e avere la pelle nera proprio nell'Italia del 2009?
Mi capita, quando vado in Comune a Milano per richiedere un certificato ed esibisco il mio passaporto italiano o la mia carta d'identità, che il funzionario senza neppure dare un'occhiata ai miei documenti, ma solo guardandomi in faccia, esiga comunque il mio permesso di soggiorno: documento che nessun cittadino italiano possiede. Ricordo un'occasione in cui, in una sede decentrata del Comune di Milano, una funzionaria si stupì del fatto che potessi avere la carta d'identità italiana e chiamò in aiuto altre due colleghe che accorsero lasciando la gente in fila ai rispettivi sportelli. Il loro dialogo suonava più o meno così. "Mi ha dato la sua carta d'identità italiana ma dice di non avere il permesso di soggiorno. Come è possibile?". "Come hai fatto ad avere la carta d'identità, se non hai un permesso di soggiorno... ci capisci? Dove hai preso questo documento? Capisci l'italiano?". "Non ho il permesso di soggiorno", mi limitai a rispondere. Sul documento rilasciato dal Comune (e in mano a ben tre funzionari del Comune) era stampato "cittadino italiano" ma loro continuavano a concentrarsi solo sulla mia faccia nera, mentre la gente in attesa perdeva la pazienza.
Perché non leggete cosa c'è scritto sul documento?", suggerii. Attimo di sorpresa ma.... finalmente mi diedero del lei. "Lei è cittadino italiano? Perché non l'ha detto subito? Noi non siamo abituati a vedere un extracomunitario...".
L'obiezione sembrerebbe avere un qualche senso ma se invece, per tagliare corto, sottolineo subito che sono cittadino italiano, mi sento rispondere frasi del genere: "Tu possiedi il passaporto italiano ma non sei italiano". Oppure, con un sorriso: "Tu non hai la nazionalità italiana come noi, hai solo la cittadinanza italiana perché sei extracomunitario".
Quando abitavo vicino a viale Piave, zona centrale di Milano, mi è capitato che mentre di sera stavo aprendo la mia macchina ed avevo in mano le chiavi una persona si è avvicinata e mi ha chiesto con tono perentorio perché stavo aprendo quell'auto. D'istinto ho risposto: "Perché la sto rubando! Chiama subito i carabinieri". E al giustiziere, spiazzato, non è restato che andarsene.
In un'altra occasione a Milano alle otto di mattina in un viale ad intenso traffico, la mia compagna mentre guidava ha tagliato inavvertitamente la strada ad una donna sul motorino. E' scesa di corsa per sincerarsi dello stato della malcapitata. Ho preso il volante per spostare la macchina e liberare il traffico all'ora di punta. Un'altra donna (bianca) in coda è scesa dalla propria macchina ed è corsa verso la mia compagna (bianca) e diffondendo il panico le ha detto: "Mentre stai qui a guardare, un extracomunitario ti sta rubando la macchina". "Non è un ladro, è il mio compagno", si è sentita rispondere.
Tutte le volte che ho cambiato casa, ho dovuto affrontare una sorta di rito di passaggio. All'inizio, saluto con un sorriso gli inquilini incrociati per caso nell'atrio: "Buongiorno!" o "Buona sera!". Con i giovani tutto fila liscio. Mentre le persone adulte sono più sospettose. Posso anche capirle finché mi chiedono se abito lì, perché è la prima volta che ci incontriamo. Ma rimango spiazzato quando al saluto mi sento rispondere frasi del genere: "Non compriamo nulla. Qui non puoi vendere!". "Chi ti ha fatto entrare?".
Nel settembre di quest'anno ero con mio figlio di 12 anni e aspettavo insieme a lui l'arrivo della metropolitana alla stazione di Palestro. Come sempre l'altoparlante esortava i passeggeri a non superare la linea gialla di sicurezza. Un anziano signore apostrofò mio figlio: "Parlano con te, ragazzino. Hai superato la linea gialla. Devi sapere che qui è vietato superare la linea gialla... maleducato". Facevo notare all'anziano che mio figlio era lontano dalla linea gialla ma lui continuava ad inveire: "Non dovete neppure stare in questo paese. Tornatevene a casa vostra... feccia del mondo. La pagherete prima o poi".
Qualche settimana fa all'aeroporto di Linate sono entrato in un'edicola per comprare un giornale. C'era un giovane addetto tutto tatuato, mi sono avvicinato a lui per pagare e mi ha indicato un'altra cassa aperta. Ho pagato e mi sono avviato verso l'uscita quando il giovane addetto si è messo a urlare alla cassiera: "Quell'uomo di colore ha pagato il giornale?". La cassiera ha risposto urlando: "Sì l'uomo di colore ha pagato!". Tornato indietro gli dico: "Non c'é bisogno di urlare in questo modo. Ha visto bene mentre pagavo". "Lei mi ha guardato bene? Lo sa con chi sta parlando? Mi guardi bene! Sa cosa sono? Lei si rende conto cosa sono?". Cercava di intimidirmi. "Un razzista!" gli dico. "Sì, sono un razzista. Stia molto attento!". "Lei è un cretino", ho replicato.
Chi vive queste situazioni quotidiane per più di 25 anni o finisce per accettarle, far finta di niente per poter vivere senza impazzire, oppure può diventare sospettoso, arcigno, pieno di "pregiudizi al contrario", spesso sulle spine col rischio di confondere le situazioni e di vedere razzisti sbucare da tutte le parti, di perdere la testa e di urlare e insultare in mezzo alla gente. E il suo aguzzino che ha il coltello dalla parte del manico, con calma commenta utilizzando una "formula" fissa ma molto efficace: "Guardate, sta urlando, mi sta insultando. Lui è soltanto un ospite a casa mia. Siete tutti testimoni...".
Ho assistito per caso alla rappresentazione di una banda musicale ad Aguzzano, nel piacentino. Quando quasi tutti se ne erano andati ho visto in mezzo alla piazza una bandiera italiana prendere fuoco senza una ragionevole spiegazione. Mi sono ben guardato dal spegnerla anche se ero vicino. Cosa avrebbe pensato o come avrebbe reagito la gente vedendo un "extracomunitario" nella piazza di un paesino con la bandiera italiana in fiamme tra le mani? Troppi simboli messi insieme. Ho lasciato la bandiera bruciare con buona pace di tutti.
Ho invece infinitamente apprezzato il comportamento dei poliziotti del presidio della metropolitana di Piazza Duomo di Milano. Non volevo arrivare al lavoro in ritardo e stavo correndo in mezzo alla gente. Ad un tratto mi sentii afferrare alle spalle e spintonare. Mi ritrovai di fronte un giovane poliziotto in divisa che mi urlò di consegnare i documenti. Consegnai la mia carta di identità al poliziotto già furibondo il quale, senza aprirla, mi ordinò di seguirlo. Giunti al posto di polizia, dichiarò ai suoi colleghi: "Questo extracomunitario si comporta da prepotente!".
Per fortuna le mie spiegazioni non furono smentite dal collega presente ai fatti. I poliziotti verificarono accuratamente i miei documenti e dopo conclusero che il loro giovane collega aveva sbagliato porgendomi le loro scuse. Furono anche dispiaciuti per il mio ritardo al lavoro.
Dopotutto, ho l'impressione che, rispetto alla maggioranza della gente, ai poliziotti non sembri anormale ritrovarsi di fronte a un cittadino italiano con la pelle nera o marrone. "Noi non siamo abituati!", ci sentiamo dire sempre e ovunque da nove persone su dieci. E' un alibi che non regge più dopo trent'anni che viviamo e lavoriamo qui, ci sposiamo con italiane/italiani, facciamo dei figli misti o no, che crescono e vengono educati nelle scuole e università italiane.
Un fatto sconvolgente è quando tre anni fa fui aggredito da quattro controllori dell'Atm a Milano e finii al pronto soccorso. Ancora oggi sto affrontando i processi ma con i controllori come vittime ed io come imputato. Una cosa è certa, ho ancora fiducia nella giustizia italiana.
Gioacchino Genchi: "I veri poliziotti che hanno fatto quella cattura si sono vergognati e se ne sono andati e mi hanno telefonato, mi hanno detto qui stanno facendo uno schifo, perchè hanno organizzato una messinscena davanti alla questura, portando le persone loro, con i pullmann, per organizzare quell'apparente solidarietà alla polizia. Ma vi rendete conto cos'è l'Italia? Che livello di bassezza abbiamo toccato? Che livello di mistificazione?"
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per Paolo Marino, Marcello Bulgarelli, Luca Casoni e Pirani Marco. L'udienza preliminare si terrà in data 22 gennaio 2010, presso il Tribunale di Ferrara.
Qui di seguito gli atti introduttivi dell'udienza preliminare:
Avviso agli imputati del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza:
Richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero:
Ultima puntata (di 4) della trasmissione Un Giorno in Pretura, dedicata al processo per l'omicidio colposo di Federico Aldrovandi. Segue link al testo integrale della sentenza.
Potete guardare la prima puntata ed il video registrato dalla polizia scientifica poche ore dopo il decesso qui. La seconda puntata è invece disponibile qui, mentre la terza puntata potete guardarla a questo post.
Con questo post pubblichiamo la terza puntata (di 4) della trasmissione Un Giorno in Pretura, dedicata al processo per l'omicidio colposo di Federico Aldrovandi.
Potete guardare la prima puntata ed il video registrato dalla polizia scientifica poche ore dopo il decesso qui. La seconda puntata è invece disponibile qui.
Per la serie "evviva la coerenza", è di ieri la notizia di un volantinaggio leghista in favore del mantenimento del crocefisso nelle aule scolastiche finito a spintoni, insulti e addirittura bestemmie...
Diffonde volantini per chiedere il mantenimento del crocifisso nelle classi, litiga con un passante, perde la pazienza e si abbandona a una serie di bestemmie... (Il Messaggero - articolo completo)
...risale invece a qualche giorno fa la notizia dell'operazione "White Christmas" del comune leghista di Coccaglio, su cui crediamo che Luciana Littizzetto, domenica scorsa, abbia messo in risalto tutta la assurdità, oltre che la pericolosità dell'iniziativa...
...superfluo accennare, poi, al discutibilissimo ed offensivo comportamento tenuto dal ministro La Russa nella trasmissione La vita in diretta, in cui ha addirittura augurato la morte dei cittadini italiani che non la pensano come lui (e meno male che La Russa è il ministro della Difesa...), oltre augurare la morte della stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, una Corte che, per l'appunto, ha giurisdizione circa le violazioni dei diritti umani (di solito sono i criminali di guerra imputati per genocidio a fare discorsi di questo tenore...); come ha ben sottolineato l'UAAR, La Russa ha dato a tutti noi un meraviglioso esempio di pietà cristiana.
Proprio per via di tutta questa "coerenza", la maggior parte degli italiani ormai si concentra sul simbolo anziché sugli importanti contenuti della sentenza della Corte di Strasburgo (che, lo sottolineamo, nulla c'entra con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea!), vi proponiamo un interessante articolo di Antonella Mascia:
"Il 3 novembre 2009, la CEDU ha emesso la sentenza per il caso Lautsi c. Italia (n. 30814/06), dichiarando la violazione degli articoli 2 del Protocollo n° 1 e 9 della Convenzione che sanciscono rispettivamente il diritto all’educazione e alla libertà di religione.
La CEDU ha ritenuto il ricorso fondato, condannando lo Stato al pagamento di 5.000 euro per danni morali.
Secondo la CEDU l’esposizione obbligatoria di un simbolo religioso nelle aule scolastiche quale il crocifisso limita il diritto dei genitori ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni, e inoltre viola il diritto degli stessi alunni di credere o non credere. Tali restrizioni sono incompatibili con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio della funzione dell’educazione pubblica.
La sentenza della CEDU ha accesso in Italia un vivo dibattito, che ha coinvolto rappresentanti del Governo e della Chiesa Cattolica, ma anche del mondo civile. Sono stati sentiti alcuni direttori scolastici, alcuni Sindaci hanno preannunciato ordinanze che imporrebbero il crocifisso in tutte le scuole di loro competenza. Gli interventi dei giornalisti sono stati molteplici e hanno permesso di esaminare ampiamente la questione.
Da quello che ho potuto leggere e sentire, la prima impressione che ho avuto, riguardo agli interventi dei politici italiani in particolare, è stata quella di una totale mancanza di conoscenza dei fatti riportati dalla sentenza. Gli interventi, a volte anche dai toni fortemente provocatori (si vedano ad esempio le dichiarazioni rilasciate dall’attuale Ministro della Difesa), sono rimasti in superficie, limitandosi a ribadire che la religione cattolica non si tocca e che fa parte della storia dell’Italia e d’Europa. L’intervento della CEDU è stato percepito come un’ingerenza sul piano interno su un argomento “in esclusiva” della politica italiana.
Per fortuna, anche se in seconda battuta e con molto meno clamore, alcuni giornali e riviste hanno approfondito l’argomento, riequilibrando il quadro e dando spazio alla realtà di tolleranza e rispetto delle credenze religiose degli alunni esistente da tempo in tanti istituti scolastici italiani.
Quello che posso dire e ricordare è che la CEDU è l’organismo di controllo designato a garantire il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo da parte degli Stati firmatari, tra cui l’Italia.
È importante inoltre sottolineare che la sentenza CEDU ha chiarito, con toni prudenti e sulla base di principi giurisprudenziali consolidati, che il crocifisso non può essere considerato un semplice simbolo dell’espressione culturale e storica italiana, ma deve essere ritenuto un simbolo religioso di potente impatto, soprattutto in aule scolastiche frequentate da alunni in giovane età e praticanti una religione diversa da quella cristiana o che hanno genitori che vogliono che siano educati nel rispetto del principio di laicità.
Questa pronuncia, come altre recenti di cui ho dato notizia in questo sito, danno il quadro della situazione dei diritti fondamentali in Italia.
E l’Italia ha il dovere di confrontarsi con la realtà che si profila attraverso la lettura di questa e delle altre sentenze e di trovare la via per rispettare i diritti fondamentali cosi come stabilito dall’art. 1 della Convenzione.
Le prese di posizione violente e che assomigliano più a spot elettorali che a valutazioni sull’importanza di garantire un insegnamento imparziale e rispettoso delle credenze religiose e filosofiche degli alunni e dei loro genitori, a mio avviso non sono di certo la strada da percorrere per rispettare i diritti fondamentali in Italia.
Dopo questa breve considerazione, passo ad analizzare, in chiave strettamente giuridica, la sentenza, nella speranza di poter contribuire a dare un quadro completo del suo contenuto.
La ricorrente si rivolge alla CEDU lamentando che l’esposizione del crocifisso nelle aule di una scuola pubblica frequentata dai propri figli costituisce un’ingerenza incompatibile con il suo diritto ad assicurare agli stessi un insegnamento conforme alle sue convinzioni religiose e filosofiche e che pertanto vi sarebbe violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1. Inoltre l’esposizione del crocifisso viola in ogni caso anche l’art. 9 della Convenzione.
Riguardo ai fatti della vicenda, posso dirvi che i figli della ricorrente, durante l’anno scolastico 2001-2002, frequentano la scuola pubblica “Istituto comprensivo statale Vittorio da Feltre” in Abano Terme. Nelle aule scolastiche di tale istituto sono appesi dei crocifissi e la ricorrente se ne lamenta durante una riunione scolastica nell’aprile 2002, ritenendoli contrari al principio di laicità, principio a cui vuole ispirarsi per educare i propri figli. In quella discussione la ricorrente fa espresso riferimento anche alla sentenza della Corte di Cassazione n° 4273 del 1° marzo 2000, secondo la quale la presenza di un crocifisso nelle stanze adibite a luogo per lo svolgimento delle operazioni di voto è già stata considerata contraria al principio di laicità dello Stato.
Nonostante le proteste della ricorrente, la direzione della scuola decide di lasciare il crocifisso esposto nelle aule.
Contro tale decisione, nel luglio 2002, la ricorrente propone ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto. In particolare la ricorrente, solleva una questione di costituzionalità e richiamando gli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e 9 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, denuncia la violazione del principio di laicità. Invocando l’articolo 97 della Costituzione denuncia inoltre la violazione del principio di imparzialità dell’amministrazione pubblica.
Nel frattempo, il 3 ottobre 2002, il Ministero dell’Istruzione pubblica adotta la direttiva n. 2666 con cui raccomanda ai direttori delle scuole di esporre il crocifisso. Il Ministero dell’Istruzione pubblica si costituisce nel procedimento promosso dalla ricorrente, sostenendo che l’esposizione del crocifisso trova giustificazione legale, essendo previsto dall’art. 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924 e dall’art. 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928.
Nel gennaio 2004 il T.A.R. del Veneto, tenendo in considerazione il principio di laicità sancito dagli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 19, e 20 della Costituzione, ritiene l’eccezione di costituzionalità non manifestamente infondata e pertanto riporta la questione alla Corte costituzionale. Il T.A.R. fa presente che il crocifisso viene imposto agli alunni, ai loro genitori e ai professori in un contesto dove esistono da una parte il diritto alla libertà di insegnamento e dall’altra l’obbligo scolastico. Inoltre la presenza del crocifisso viene ritenuta come un simbolo religioso che favorisce la religione cristiana a detrimento delle altre religioni.
La ricorrente si costituisce nella procedura davanti alla Corte costituzionale. L’avvocatura dello Stato, costituitosi a sua volta nell’interesse del Governo, sostiene in particolare che la presenza di un crocifisso nelle aule scolastiche sarebbe un “fatto naturale”, da considerarsi non solo come simbolo religioso, ma anche come “l’insegna della Chiesa cattolica”, la sola Chiesa nominata dalla Costituzione, all’art. 7. Il crocifisso deve essere pertanto considerato come un simbolo dello Stato italiano.
Con ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004, la Corte costituzionale si dichiara incompetente, facendo presente che le disposizioni di cui si è eccepita la legittimità costituzionale non hanno forza di legge, ma esclusivamente regolamentare.
Il procedimento davanti al T.A.R. riprende. Con sentenza n. 1110 del 17 marzo 2005, il T.A.R. respinge il ricorso accogliendo la tesi secondo cui il crocifisso deve considerarsi sia come il simbolo della storia e della cultura italiana e conseguentemente manifestazione dell’identità italiana e simbolo dei principi di uguaglianza, libertà, tolleranza e laicità dello Stato.
Contro tale provvedimento, la ricorrente si oppone, presentando ricorso al Consiglio di Stato. Con sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006 anche il Consiglio di Stato rigetta il ricorso, motivando la decisione con il fatto che il crocifisso è da considerarsi uno dei valori laici della Costituzione italiana e rappresentativo dei valori della vita civile.
Prima di affrontare la vicenda nel merito, la CEDU richiama il diritto interno riguardante l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche.
Con chiarezza, la CEDU ricorda che tale obbligo risale ad un’epoca precedente all’unità d’Italia, dove con il regio decreto n. 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte-Sardegna, all’art. 140, si legge “ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (…) di un crocifisso”. Successivamente, nel 1861, nasce lo Stato italiano e lo Statuto del Regno di Piemonte-Sardegna del 1848 diventa lo Statuto italiano. In questo Statuto si legge che “la religione cattolica apostolica e romana (era) la sola religione d Stato. Gli altri culti esistenti (erano) tollerati in conformità con la legge”.
In seguito, la presa di Roma ad opera dell’esercito italiano, avvenuta il 20 settembre 1870, e l’elezione di Roma a capitale dello Stato italiano causano una crisi nelle relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Lo Stato italiano emana la legge n. 214 del 13 maggio 1871 con cui regola unilateralmente le relazioni con la Chiesa, accordando al Pontefice una serie di privilegi per lo svolgimento regolare dell’attività religiosa. Con l’avvento del fascismo, lo Stato adotta una serie di circolari per garantire l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche. In particolare la CEDU ricorda le circolari n. 68 del 22 novembre 1922 e la n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 e due regi decreti, quello n. 965 del 30 aprile 1924 e quello 1297 del 26 aprile 1928, ritenuti questi ultimi ancora vigenti nell’odierno sistema giuridico italiano.
La CEDU ricorda poi che l’11 febbraio 1929 vengono firmati i Patti Lateranensi che suggellano la riconciliazione tra Stato e Chiesa cattolica con cui si riafferma che la religione cattolica è l’unica religione di Stato.
La CEDU ripercorre quindi la storia recente d’Italia, ricordando che nel 1948 viene adottata la Costituzione repubblicana: la CEDU richiama in particolare l’art. 7 dove si afferma che “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi: Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” e l’art. 8 dove viene sancito che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”
La CEDU ricorda poi che nel 1985 entra in vigore la legge n. 121, meglio conosciuta come il “Nuovo Concordato” modificativa dei Patti Lateranensi, con cui viene abrogata la disposizione che eleggeva la religione cattolica come l’unica religione di Stato.
La CEDU richiama infine una serie di sentenze emesse dalla Corte Costituzionale riguardanti principi fondamentali come quello di uguaglianza e di libertà di religione, d’uguaglianza di tutte le religioni davanti alla legge e d’equidistanza e imparzialità che lo Stato deve avere, in conformità dello del principio di laicità, del carattere non obbligatorio dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, con richiamo esplicito ad un’affermazione della Corte costituzionale sul carattere non confessionale dello Stato italiano a partire dall’entrata in vigore del “Nuovo Concordato” (Sentenze n. 508/2000, 925/1988, 440/1995, 329/1997, 203/1989, 259/1990 e 195/1993).
Nel merito la CEDU, riguardo all’interpretazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1, richiama i principi elaborati dalla sua giurisprudenza sull’esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento (si vedano Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 1976, §§ 50-54, Campbell e Cosans c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1982,§§ 36-37, Valsamis c. Grecia, sentenza del 18 dicembre 1996, §§ 25-28 e Folgerø e altri c. Norvegia, sentenza di Grande Camera del 29 giugno 2007, §84). Secondo la CEDU:
a) le due frasi dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 devono essere lette non solo alla luce l’una dell’altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione.
b) È sul diritto fondamentale all’istruzione che si innesta il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche e la prima frase non distingue più della seconda tra l’insegnamento pubblico e l’insegnamento privato. La seconda frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla preservazione della “società democratica” così come la concepisce la Convenzione. Proprio per i particolari poteri dello Stato moderno, è soprattutto attraverso l’istruzione pubblica che si deve realizzare quest’obiettivo.
c) Il rispetto delle convinzioni dei genitori deve essere reso possibile nel quadro di un’educazione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e che favorisca l’inclusione piuttosto che l’esclusione, indipendentemente dall’origine sociale degli allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica. La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività di proselitismo o predicazione.; essa dovrebbe essere un luogo di incontro di differenti religioni e convinzioni filosofiche, dove gli allievi possano acquisire delle conoscenze sui pensieri e tradizioni rispettivi.
d) La seconda frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 implica che lo Stato, spogliandosi delle funzioni assunte in materia di educazione e insegnamento, vigila affinché le informazioni o le conoscenze che appaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico. La frase proibisce agli Stati di perseguire un obiettivo di indottrinamento che possa essere considerato come non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Questo è un limite da non superare.
e) Il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei bambini implicano il diritto di credere in una religione o di non credere in alcuna religione. La libertà di credere e la libertà non di credere sono entrambe protette dall’articolo 9 della Convenzione.
La CEDU ricorda inoltre che nell’ambito dell’insegnamento, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo.
La CEDU passa poi ad esaminare il caso di specie e ad applicare ad esso i principi generali ricordati.
Per prima cosa la CEDU esamina se lo Stato italiano, imponendo l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, ha vigilato affinché le conoscenze venissero diffuse in modo obiettivo, critico e pluralistico, nel rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori degli alunni, conformemente all’art. 2 del Protocollo n. 1. Per esaminare questo aspetto la CEDU ha ritenuto necessario prendere in esame la natura di simbolo religioso del crocifisso e il suo impatto su alunni di giovane età, come i figli della ricorrente. Secondo la CEDU in Paesi dove una grande maggioranza della popolazione aderisce ad una religione precisa, senza alcuna restrizione di luogo o di forma, i simboli e i riti di questa religione possono indubbiamente costituire una pressione su allievi che non pratichino tale religione (si veda il caso Karadiman c. Turchia, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).
Ora, a parere della CEDU, il simbolo del crocifisso può avere una pluralità di significati, ma certamente quello religioso è quello predominante. Secondo la CEDU, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche va al di là dell’uso dei simboli in un contesto storico specifico. In proposito la CEDU ricorda il caso Buscarini e altri c. San Marino (n. 24645/94, sentenza di Grande Camera del 18 febbraio 1999), dove i parlamentari prestavano giuramento utilizzando una bibbia, oggetto usato tradizionalmente in un contesto sociale e storico preciso, ma che non toglie ad esso la sua natura religiosa.
La CEDU passa quindi ad analizzare la presenza del crocifisso, nelle aule scolastiche, che nel contesto dell’educazione pubblica è sicuramente percepito come parte integrante dell’ambiente scolastico e può essere considerato come un “simbolo esterno forte” (si veda la decisione del 15 febbraio 2001 nel caso Dahlab c. Svizzera, ricorso n. 42393/98). Secondo la CEDU la presenza del crocifisso può essere facilmente interpretato dagli alunni di tutte le età come un simbolo religioso e si sentiranno educati in un ambiente scolastico contraddistinto da una certa religione.
Se questo può essere incoraggiante per certi alunni, per altri che professano una religione diversa o che non ne professano alcuna, può avere invece un impatto emozionale negativo.
Riguardo alla libertà di religione, la CEDU ricorda infatti che la libertà negativa non si limita all’assenza di servizi religiosi o insegnamenti religiosi, ma che essa si estende anche a quelle pratiche o a quei simboli che esprimono, in particolare o in generale, un credo, una religione o l’ateismo. Questo diritto negativo merita una particolare protezione se è lo Stato che ha una posizione specifica rispetto ad una certa credenza e se la persona si trova in una situazione alla quale non può ovviare se non con sacrifici sproporzionati.
Per rispettare le convinzioni dei genitori lo Stato, garante dell’educazione pubblica obbligatoria, è tenuto ad essere imparziale rispetto alle diverse confessioni religiose e a sviluppare negli alunni un pensiero critico ed autonomo.
Secondo la CEDU, l’esposizione nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche di un simbolo religioso appartenente alla religione cattolica non può utile al pluralismo educativo essenziale per garantire una “società democratica” cosi come concepita dalla Convenzione, nonché quello stesso pluralismo ribadito dalla Corte costituzionale italiana.
Da qui l’accertamento della violazione degli artt. 2 del Protocollo n. 1 e 9 della Convenzione."
Con questo post pubblichiamo la seconda puntata (di 4) della trasmissione Un Giorno in Pretura, dedicata al processo per l'omicidio colposo di Federico Aldrovandi.
Potete guardare la prima puntata ed il video registrato dalla polizia scientifica poche ore dopo il decesso qui.
Nell'arco dell'ultimo mese, la trasmissione Rai Un Giorno in Pretura ha dedicato 4 puntate al processo a carico dei 4 agenti della Polizia di Stato (Monica Segatto, Paolo Forlani, Enzo Pontani e Luca Pollastri) accusati di aver colposamente ucciso il 18'enne ferrarese Federico Aldrovandi.
Essendo un processo che riteniamo molto significativo circa gli abusi delle forze dell'ordine (anche alla luce dell'attuale vicenda Cucchi), ed avendo la famiglia di Federico pubblicato su youtube le 4 puntate, nonchè la sentenza di condanna dei quattro agenti a 3 anni e 6 mesi di reclusione, abbiamo deciso di riportare video e sentenza anche sul nostro blog.
Con questo primo post, pubblichiamo i filmati della prima puntata, dedicata alla versione dei 4 imputati.
Prima di mostrarvi la puntata, vi proponiamo, qualora non l'abbiate mai visto, il video della polizia scientifica pubblicato sul blog di Beppe Grillo, e mostrato durante il processo. Di sottofondo, la voce della mamma di Federico Aldrovandi. Lo riportiamo in quanto, vista la sua lunghezza, il filmato non è stato mostrato interamente dalla trasmissione Un Giorno in Pretura.
Ci sono degli slogan pubblicitari che ci rimangono impressi per la loro semplicità e immediatezza e, dato che ormai da molti anni siamo entrati nell'epoca della pubblicità, anche il linguaggio politico / istituzionale assume toni da spot.
L'ultima iniziativa del razzismo organizzato all'italiana è il "White Christmas" cioè l'iniziativa del sindaco di un piccolo paese del bresciano che per Natale decide di dare la caccia agli extracomunitari.
In piena coerenza con l'insegnamento di Cristo, un extracomunitario morto qualche secolo fà, i leghisti hanno l'enorme capacità di saper interpretare il significato delle festività riscoprendo le profonde radici cristiane.
Le cose sono due: o hanno dimenticato l'insegnamento di Cristo oppure non sanno nemmeno cosa voglia dire.
Il fatto più grave non è la follia di pochi amministratori razzisti ed ignoranti ma il silenzio delle molte persone serie che con questi signori governano città, comuni e stato.
L'assordante silenzio della Chiesa di Roma, dopo che quella locale ha giustamente condannato l'iniziativa, è colpevolmente troppo forte considerato l'uso improprio di una festività religiosa che dovrebbe proprio indurre gli uomini alla fraternità e all'accoglienza.
La Santa Sede ha perso il suo tempismo?
Un paese civile può tollerare queste disonorevoli iniziative?
Si può stare in silenzio di fronte all'ennesima bestialità razzista?
Suggerirei di presentarsi in massa a Coccaglio con il viso pitturato di nero per colorare le menti sbiancate dei loro amministratori.
A noi non interessa cosa accade se si dimette Berlusconi e riteniamo che il finto “Fair Play” di alcuni settori dell’opposizione, costituisca un atto di omissione di soccorso alla nostra democrazia del quale risponderanno, eventualmente, davanti agli elettori. Quello che sappiamo è che Berlusconi costituisce una gravissima anomalia nel quadro delle democrazie occidentali -come ribadito in questi giorni dalla stampa estera ce definisce la nostra “una dittatura”- e che lì non dovrebbe starci, anzi lì non sarebbe nemmeno dovuto arrivarci: cosa che peraltro sa benissimo anche lui e infatti forza leggi e Costituzione come nel caso dell’ex Lodo Alfano e si appresta a compiere una ulteriore stretta autoritaria come dimostrano i suoi ultimi proclami di Benevento.
Non possiamo più rimanere inerti di fronte alle iniziative di un uomo che tiene il Paese in ostaggio da oltre15 anni e la cui concezione proprietaria dello Stato lo rende ostile verso ogni forma di libera espressione come testimoniano gli attacchi selvaggi alla stampa libera, alla satira, alla Rete degli ultimi mesi. Non possiamo più rimanere inerti di fronte alla spregiudicatezza di un uomo su cui gravano le pesanti ombre di un recente passato legato alla ferocia mafiosa, dei suoi rapporti con mafiosi del calibro di Vittorio Mangano o di condannati per concorso esterno in associazione mafiosa come Marcello Dell’Utri.
Deve dimettersi e difendersi, come ogni cittadino, davanti ai Tribunali della Repubblica per le accuse che gli vengono rivolte.